Dichiarazione imballaggi

Dichiarazione imballaggi

Come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Sotto la definizione di imballaggi rientrano, come previsto dall’art. 218 del TUA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
I prodotti consegnati da NUOVA SITT S.r.l. presentano le seguenti tipologie di imballo:
Per questo tipo di imballaggi la nota del MATTM del 17 maggio 2021 “D.LGS. 3 settembre 2020, N. 116 Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, come ripreso anche dal documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm” del 15/3/2022 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica, chiarisce:
“Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. […]
Per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.”
Inoltre, il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm” del 15/3/2022 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica specifica che: “Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.”
NUOVA SITT S.r.l. adempie alle disposizioni qui sopra specificate riassumendo le informazioni necessarie nella sottostante Tabella 1:
COMPONENTE IMBALLO CODIFICA DEI MATERIALI DEC 97/ 129/CE
NASTRO ADESIVO ACRILICO – TRASPARENTE MASSA ADESIVAMAGGIORATAPP 5
SACCHI IN POLIETILIENE TRASPARENTILDPE 4
ESTENSIBILE AUTOMATICO HIGH TECHNOLOGY – FASCIA 500MMLDPE 4
RETE TUB.PROT.20‐50LDPE 4
CARTONE ONDULATOPAP 20
VASSOIO 908020PET 1
VASSOIO FUTURAPS 6
VASSOIO 1-2-3PVC 3
BANCALIFOR 50
REGGEPP 5
ANGOLARIPAP 20
VASSOIO 1-2-3PVC 3
BANCALIFOR 50
REGGEPP 5
ANGOLARIPAP 20
La presente dichiarazione è inviata in forma elettronica a clienti e terzisti.