Come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Sotto la definizione di imballaggi rientrano, come previsto dall’art. 218 del TUA (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152):

  1. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  2. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
  3. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  4. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni consessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

I prodotti consegnati da NUOVA SITT S.r.l. presentano le seguenti tipologie di imballo:

  • Imballo primario = N.A.
  • Imballo secondario = N.A.
  • Imballo terziario = imballaggio di trasporto dalle componenti riportate in Tabella 1

Per questo tipo di imballaggi la nota del MATTM del 17 maggio 2021 “D.LGS. 3 settembre 2020, N. 116 Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, come ripreso anche dal documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm” del 15/3/2022 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica, chiarisce:
“Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, (es. sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all’art. 218, comma 1 lett. d) del TUA come film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. […]

Per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.”

Inoltre, il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm” del 15/3/2022 pubblicato dal Ministero della transizione ecologica specifica che: “Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.”

NUOVA SITT S.r.l. adempie alle disposizioni qui sopra specificate riassumendo le informazioni necessarie nella sottostante Tabella 1:

Tabella 1 - Componenti degli imballi e codici identificativi
COMPONENTE IMBALLO codifica dei materiali DEC 97/ 129/CE
NASTRO ADESIVO ACRILICO – TRASPARENTE MASSA ADESIVAMAGGIORATA PP 5
SACCHI IN POLIETILIENE TRASPARENTI LDPE 4
ESTENSIBILE AUTOMATICO HIGH TECHNOLOGY – FASCIA 500MM LDPE 4
RETE TUB.PROT.20‐50 LDPE 4
CARTONE ONDULATO PAP 20
VASSOIO 908020 PET 1
VASSOIO FUTURA PS 6
VASSOIO 1-2-3 PVC 3
BANCALI FOR 50
REGGE PP 5
ANGOLARI PAP 20
VASSOIO 1-2-3 PVC 3
BANCALI FOR 50
REGGE PP 5
ANGOLARI PAP 20

La presente dichiarazione è inviata in forma elettronica a clienti e terzisti.